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martes, 14 de enero de 2014

Reforma de las normas italianas de DIPr. en materia de filiación


La Gazzetta Ufficiale dell Repubblica Italiana del pasado día 8 publicó el texto del Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. El art. 101 de esta disposición modifica diversos extremos de la Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di Diritto internazionale privato por lo que se refiere a temas de filiación. Así, el apartado a) da nueva redacción al art. 33 de la Ley de 1995:
"Art. 33. Filiazione
1. Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino, al momento della nascita.
2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge cosi' individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.
3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.
4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicita' dello stato di figlio."
El apartado b) afecta al art. 35, suprimiendo la palabra "naturale" y dando nueva redacción al apartado 1:
"1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana."
El apartado c) sustituye en el art. 36 la expresión "potesta' dei genitori" por la de "responsabilita' genitoriale".
Mediante el apartado d) se crea un nuevo art. 36 bis:
"Art. 36-bis.
1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:
a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita' genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio."
Finalmente, mediante el apartado e) se suprime el término "legittimo" del art. 38.1.

Esta reforma, entrará en vigor el 7 de febrero de 2014.

Sobre la modificación véase el comentario de Marina Castellaneta (Università di Bari) en su blog.

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